Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Soggetti ammessi alle gare

Si chiede se sia ammissibile la partecipazione a procedura di gara, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento di un incarico di progettazione definitiva e esecutiva di un'opera pubblica, da parte di tecnico avente già progettato l'opera a livello preliminare in qualità di tecnico interno, dipendente comunale di ruolo a tempo pieno, e successivamente, prima della pubblicazione del bando di gara, dimessosi dal servizio.

La nuova formulazione dell'art. 160-bis prevede espressamente la partecipazione alla gara per l'affidamente di una locazione finanziaria dei seguenti soggetti: 1) solo soggetto finanziatore; 2) ATI tra soggetto finanziatore e soggetto realizzatore; 3) contraente generale. Si chiede: a) si devono intendere superate le problematiche sollevate in passato in merito alla possibilità che banche e intermediari finanziari potessero assumersi rischi cd. atipici quali quelli inerenti la costruzione di un'opera pubblica? b)il soggetto finanziatore, per partecipare da solo alla gara, deve fare riferimento all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 163/2006? c)quanto sopra comporta che il contratto da stipulare sarà necessariamente unico, tra stazione appaltante e aggiudicatario (sia esso un solo soggetto finanziatore oppure un'ATI tra soggetto finanziatore e soggetto realizzatore o ancora un contraente generale) con conseguente abbandono della prassi di stipulare, in caso di ATI, due distinti contratti, uno di locazione finanziaria tra stazione appaltante e soggetto finanziatore e uno di appalto di lavori tra stazione appaltante e soggetto realizzatore?

Soggetti ammessi alle gare
QUESITO del 09/04/2009

A seguito di procedura aperta, i lavori di manutenzione asfalti nel territorio comunale - Anno 2008, sono stati aggiudicati provvisoriamente ad una Soc. Consortile Cooperativa, la quale, in sede di gara non ha indicato l'Impresa consorziata che eseguirà i lavori. Su richiesta di chiarimenti in merito da parte di questa Amministrazione, il predetto Consorzio ha risposto che "essendo lo stesso iscritto nella Sez. Coop. a Mutualità Prevalente Categoria P.L., non rientra nelle disposizioni di cui all'art. 34 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e quindi non è soggetto ad indicare per quale Impresa consorziata il consorzio partecipa" e che "per quanto concerne l'esecuzione dei lavori in oggetto, non si prevede alla resente data la partecipazione dei loro soci". Ciò premesso, si chiede se l'obbligo di dichiarare il sede di gara il nominativo dell'Impresa consorziata che eseguirà i lavori, nel caso di specie non sussista come dichiarato dal Consorzio e se si può procedere comunque all'aggiudicazione definitiva delle opere.

Oggetto: Associazioni di volontariato. Partecipazione a pubblici appalti. L'Avcp con proprio parere n. 26 in data 26.02.2009, ha considerato illegittima la partecipazione a gare di appalti pubblici delle associazioni di volontariato e, ciò, in netto contrasto con le decisioni assunte dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee Sezione 3, con sentenza del 29.11.2007, n. 119/09, richiamate e confermate nella sentenza TAR Veneto Sez. I in data 12.03.2009, n. 889, nonché nella sentenza emessa dal TAR Piemonte Torino, Sez. I, in data 09.4.2009 col . 985. Per quanto sopra, si chiede il Vs. autorevole parere in merito, al fine di una opportuna valutazione nella redazione dei bandi di gara onde scongiurare eventuali impugnative.

Soggetti ammessi alle gare
QUESITO del 12/02/2009

Un Consorzio ha partecipato in ATI ad una gara per l'affidamento di un servizio di trasporto scolastico, del quale poi l'ATI è rimasta aggiudicataria. In sede di gara il Consorzio ha dichiarato per quali ditte consorziate ha partecipato, a' sensi degli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7 del D. lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Ora, si chiede se sia corretta l'interpretazione data da questo Ufficio che i nominativi indicati in sede di gara come "ditte partecipanti" sono vincolanti al fine di determinare i soggetti esecutori del servizio. Per tali soggetti questo Ente ha provveduto ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente. Il Consorzio asserisce, invece, che può fare svolgere il servizio a qualsiasi ditta consorziata a sua discrezione. Ma in tale ipotesi qual è il fine di fare dichiarare in sede di gara per quali consorziate concorre, solo quello che le medesime non possono partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma? Ad integrazione di quanto sopra si cita la recente sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IV – 21/04/2008 n. 1778.

Soggetti ammessi alle gare
QUESITO del 19/09/2009

Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile di cui all'art. 34 comma 1 lett. c) D. Lgs. 163/2000, il requisito di cui all'art. 3 comma 6 DPR 34/2000 (avere realizzato nel quinquennio una cifra d'affarei non inferiore a tre volte...) può essere soddisfatto in capo ad una delle imprese consorziate indicate quali esecutrici dei lavori?

Ai sensi dell'art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici, un consorzio ordinario può partecipare ad una gara d'appalto in una Raggruppamento Temporaneo di Imprese con altre imprese? Tale domanda sorge dal fatto che l'art. 34 lett. d) cita, quali possibili componenti di un RTI, i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), ma non anche e).

Il quesito riguarda un bando per l’affidamento di un contratto per servizi che, per quanto riguarda l’ammissione alla gara, fa riferimento all’art. 34 del DLgs 163/2006. I servizi in oggetto non rientrano nella categoria 12- servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura, ma nella 11- servizi di consulenza gestionale ed affini. In particolare i nostri quesiti sono: 1- L’elenco dei soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici, ai sensi dell’art. 34 del DLgs 163/2006, è tassativo o solo indicativo? 2- Nell’ art. 34 comma 1 lettera a) del DLgs 163/2006, tra i soggetti ammessi alla gara vengono menzionati “gli imprenditori individuali”. In questa categoria rientrano anche i liberi professionisti iscritti a un albo professionale? 3- A una gara d’appalto riguardante servizi (non inquadrabili strettamente tra quelli concernenti l’ingegneria e l’architettura) possono concorrere anche liberi professionisti associati o studi tecnici? 4- In questa categoria rientrano anche professionisti, possessori di partita iva, ma non iscritti a un albo professionale? 5- Se un soggetto facente parte di un raggruppamento di concorrenti ( per quanto fosse mandante e in percentuale di partecipazione ridotta) non avesse i requisiti per l’ammissione alla gara, farebbe decadere i requisiti dell’intero raggruppamento?

Ai sensi dell'art. 37, c.7 , D.Lgs. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 1) E' corretto prevedere nel bando che, in caso di violazione di detta norma, sono esclusi dalla gara: - tutti i raggruppamenti o consorzi ai quali partecipa detta impresa - l'impresa che partecipa individualmente e il raggruppamento o il consorzio dei quali l'impresa fa parte? 2) nel caso di consorzi ordinari di concorrenti, ha senso affermare che la mancata osservanza del divieto fatto al consorziato per il quale il consorzio dichiara di concorrere di partecipare alla gara in qualsiasi forma comporta l'escusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o questa previsione è riferibile solo per i soggetti ex art. 34, c. 1, lett. b) e c), D.Lgs. 163/2006?

Art. 90, c. 2, lett.h): consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria 1) Sono tenuti a indicare per quale consorziata il consorzio concorre? 2) E’ ad essi applicabile il c, 5 dell’art. 36, D.Lgs. 163/2006

Questo Ente ha bandito una procedura aperta per l’affidamento di un servizio di importo superiore alla soglia comunitaria. Per quanto attiene i requisiti minimi di partecipazione all’appalto in capo ai consorzi di cui all’art. 34, lett. b) della legge n. 163/2006 e s.m.i. sul bando i requisiti sono stati richiesti cumulativamente in capo ai singoli consorziati e/o consorziati esecutori (tenuto conto dell’art. 277 del Regolamento di attuazione del Codice Contratti, già pubblicato ma non ancora in vigore). Come rilevato da un consorzio interessato, si chiede se i requisiti dovevano invece essere richiesti in capo al solo consorzio e non alle singole imprese consorziate. Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione, confidando in una sollecita risposta visto l’approssimarsi dello scadere del bando in argomento.

gara d'appalto per l'affidamento del servizio di asilo nido comunale. il capitolato speciale d'appalto prevede come requisito professionale un'esperienza almeno triennale nella gestione del servizio di asilo nido pubblico o privato. tra i partecipanti alla gara: ente ecclesiastico iscritto al r.e.a. che attesta la richiesta esperienza presentando elenco di servizi definiti come "centro diurno per minori italiani e stranieri - equiparato ad asilo nido". considerato che esiste specifica normativa regionale in materia di asilo nido, a cui fa riferimento il capitolato speciale d'appalto, che individua in maniera univoca la tipologia e le caratteristiche del servizio, si chiede se la mancata rispondenza del servizio attestato rispetto a quello previsto dal capitolato d'appalto può essere motivo di esclusione dalla gara.

Il Comune di A. è proprietario di una unità immobiliare del valore stimato di circa Euro 200.000,00 che intende alienare destinando i proventi per la realizzazione di un’opera pubblica che verrà inserita nel programma di cui all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006. Per la suddetta operazione questa Amministrazione avrebbe individuato la forma dell’appalto congiunto di cui all’art. 53 – comma 6 – del D.lgs. 163/2006 per la quale si chiede una Vostra conferma in considerazione del fatto che all’acquisto potrebbero essere interessati anche soggetti privati. In merito a quanto esposto si chiede quanto segue: 1. Un privato cittadino (singola persona fisica) può partecipare alla gara? 2. Un soggetto che svolge un’attività commerciale, non attinente al settore dell’edilizia, può partecipare alla gara? 3. Nei casi indicati ai punti 1.) e 2.) la procedura dell’avvalimento potrebbe trovare applicazione? 4. In quale altro modo potrebbe essere gestita l’operazione al fine di consentire la partecipazione di una singola persona fisica o soggetto svolgente un’attività commerciale? Considerato inoltre che il bene da alienare non è stato inserito nel piano delle alienazioni allegato al bilancio per l’esercizio 2011 si chiede se la modifica allo stesso piano sia obbligatoria al fine della messa in vendita dell’immobile.

Dall’esame dell’art. 34 del dlgs 163/2006, primo comma, lettera d), si evince che i raggruppamenti temporanei di concorrenti possono essere costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma, ossia: d) dagli imprenditori individuali, anche artigiani, dalle società commerciali, dalle cooperative; e) dai consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e dai consorzi tra imprese artigiane; f) dai consorzi stabili. Non sono dunque citati i soggetti di cui alle successive lettere e), f) ed f-bis, ossia i consorzi ordinari, i GEIE e gli operatori stabiliti in altri stati membri. Ciò premesso, si chiede se un consorzio ordinario di cui alla lettera e) del primo comma dell’art. 34 del dlgs 163/2006, già costituito in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, possa riunirsi in raggruppamento temporaneo con altri soggetti interessati a partecipare ad una procedura per l’affidamento di un appalto di lavori.

La ASL di ... ha bandito una gara d’appalto mediante procedura aperta per l’affidamento della fornitura e posa in opera di una camera iperbarica. Entro la scadenza fissata nel bando sono pervenute due offerte, di cui una proveniente da Istanbul (così risulta dall’indirizzo scritto a mano dall’operatore sul plico generale). In attuazione del disposto degli ex artt. 34, comma 1, lettera f-bis) e 47 del D.lgs 163/2006 e 62 del D.P.R. 207/2010 ed in considerazione del fatto che la Turchia a tutt’oggi non fa ancora parte dell’Unione Europea e non risulta firmataria dell’Accordo sugli Appalti Pubblici, si chiede se sussista l’obbligo per l’Amministrazione di ammettere detta offerta alla gara ed, eventualmente, sulla base di quali presupposti. Si evidenzia l’urgenza della soluzione del quesito posto, vista l’imminente seduta di gara, fissata nel bando per il 25 p.v., per l’apertura del plico generale e del plico contenente la documentazione amministrativa.

Questa Amministrazione ha indetto una gara mediante procedura aperta, per l'affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti di riscaldamento ecc. Categoria richiesta OG11 class. I^. La gara è stata vinta da un consorzio tra imprese artigiane (art. 34 comma 1 lett.b, d.lgs 163/2006). Nella fase di verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del codice è emerso che l'impresa consorziata indicata quale esecutrice dei lavori non è in regola con i contributi INPS (alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta). Considerato che: - il consorzio è attestato per la categoria OG11 e classifica VI^, (la consorziata non ha attestato SOA); - è in regola con le posizioni INPS - INAIL - Cassa Edile; - è stato verificato con esito positivo il possesso dei requisiti di cui all'art. 38. Si chiede di conoscere se può essere dichiarata efficacia l'aggiudicazione nei confronti del consorzio e se lo stesso può eseguire in proprio i lavori. Cordialmente

in riferimento ad una procedura negoziata con lettere di invito xx, nella seduta del 13/02/2018 ho proceduto all'esclusione di un'impresa per mancata individuazione della terna (individuato 1 solo subappaltatore anche dopo il procedimento di soccorso istruttorio), ho nella stessa giornata aperto le buste delle offerte economiche, individuato soglia di anomalia e fatto proposta di aggiudicazione a favore dell'impresa con miglior ribasso. Ieri scrivendo la comunicazione di esclusione, ho valutato che l'esclusione configurerebbe un'illegittimità di eccesso di potere, per questo motivo IN AUTOTUTELA riesaminerò l'offerta in seduta pubblica e riammetterò il candidato procedendo all'apertura della sua offerta economica. La soglia di anomalia già calcolata nella seduta del 13/02/2018 va ricalcolata? oppure posso operare secondo quanto previsto dall'art. 95 co. 15 D.lgs. 50/16 con cristallizzazione della soglia , inserendo il ribasso offerto dal candidato riammesso nella graduatoria già esistente?

Si fa riferimento alla L. 298/1974, di istituzione dell’Albo nazionale autotrasportatori ed al suo art.1, 5°cpv., che prevede siano iscritti, in apposita sezione dell’albo, le “Società cooperative a proprietà divisa e i Consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità dei propri soci o consorziati”. Tale disposizione di legge determina la possibilità di avere sul mercato operatori strutturati in forma di Società cooperativa (non consortile), privi di autoveicoli in disponibilità diretta, e con una base sociale costituita esclusivamente da soci-imprese, iscritte all’albo, chiamate a svolgere gli appalti assunti dalla cooperativa. Ciò premesso si chiede a quale titolo le Società cooperative così strutturate possono assumere commesse pubbliche ove tale modalità di assunzione/realizzazione sembra rinvenibile nel D.Lgs. 50/2016 solamente per i Consorzi di cui all’art. 45, c.2., lett. b), c) – che assumono appalti in un rapporto inter organico con i propri consorziati indicati in gara quali esecutori – ed e) che assumono appalti per l’intera compagine dei propri consorziati.

Su proposta di associazione sportiva dilettantistica è stato avviato il procedimento dell’art. 1,c. 304,L. 147/2013 per ammodernamento e gestione di impianto sportivo comunale. Il Comune ha dichiarato il pubblico interesse della proposta. Visto l’art. 162,c. 4, d.l. 50/2017 convertito dalla L. 96/2017, è stato richiesto al proponente di associare o consorziare altri soggetti ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 183,c. 8, d. lgs. 50/2016 (Codice). Si chiede: 1.Quali siano i requisiti per i concessionari ai quali fa riferimento l’art. 183, c. 8 del Codice; 2.Se ai fini dell’acquisizione dei suddetti requisiti l’associazione sportiva può utilizzare l’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice, oltre agli istituti dell’associazione e del consorzio espressamente previsti dall’art. 162,c. 4, d.l. 50/2017; 3.Se l’associazione sportiva dilettantistica può considerarsi operatore economico; 4.Se è configurabile un’associazione temporanea limitata solo alla realizzazione dell’intervento di ammodernamento tale che l’associazione sportiva, realizzati e collaudati i lavori, possa autonomamente gestire l’impianto fino al termine della concessione.

Ci riferiamo al quesito n. 220 del 23/02/2018. Riprendendo la Vs risposta “…le Società Cooperative (non consortili) possono assumere commesse pubbliche in quanto rientrano, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016, nella nozione di operatore economico” si chiede di precisare - laddove le stesse (coerentemente con le fattispecie previste dalla L. 298/1974) siano prive in tutto o in parte di autoveicoli in disponibilità diretta e, in ogni caso, intendano eseguire una commessa pubblica SOLO mediante i propri soci-imprese - se tale modalità (non rientrante nei canoni di esecuzione “in proprio” rinvenibili nel disporre ed utilizzare propri mezzi d’opera e proprio personale, ivi compresi i soci, purché soci lavoratori persone fisiche in un rapporto di lavoro contemplato dalla normativa giuslavoristica) sia conforme al D.Lgs. n. 50/2016 (e se si a quali disposizioni) o, piuttosto, non integri la fattispecie del subappalto di cui all’art. 105 del medesimo D.Lgs. essendo il socio-impresa (indipendentemente dalla forma giuridica d’impresa) comunque terzo rispetto alla Società Cooperativa.

E' possibile espletare una procedura negoziata,in seguito ad avviso pubblico per manifestazione di interesse,se rispondono un numero di operatori inferiore a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera b?

Nell'ambito di un appalto per l'esecuzione di lavori, mi viene comunicato il sub contratto (non costituente subappalto in quanto inferiore ai limiti di cui al comma 2 dell'art. 105) a favore di una ditta che però ha partecipato alla gara d'appalto in qualità di offerente. Il mio quesito è volto a conoscere se anche questo sub affidamento, pur non configurandosi quale subappalto, sia o meno soggetto alla restrizione di cui al comma 4 del citato articolo.